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Il 05/06/2014 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto ArtBonus (DL 83/2014 convertito nella Legge 106/2014), per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo, messo a punto dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo (Mibact). Il provvedimento prevede interventi per riqualificare l’offerta turistica, migliorare la fruibilità del patrimonio culturale, promuovere l’occupazione giovanile in ambito culturale.
Il 17/06/2015 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il DM 7 maggio 2015 (decreto attuativo) del Ministero dei Beni Culturali e del Turismo che disciplina le agevolazioni per la riqualificazione delle strutture Turistico-alberghiere previsto dal Decreto Cultura ArtBonus.

L’agevolazione consiste in un credito di imposta del 30%, fino a un massimo di 200mila euro, delle spese sostenute tra il 1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2016, ripartito in 3 quote annuali di pari importo (utilizzabile esclusivamente in compensazione), non cumulabile con altre agevolazioni fiscali.

Possono accedervi le strutture alberghiere esistenti al 1° gennaio 2012, con almeno 7 camere, compresi alberghi, villaggi-albergo, residenze turistiche, alberghi diffusi, condhotel e marina resort

Le spese agevolabili sono quelle sostenute per:

  • ristrutturazione edilizia;
  • restauro e risanamento conservativo;
  • riqualificazione energetica;
  • eliminazione delle barriere architettoniche;
  • acquisto di mobili.

L’agevolazione per la ristrutturazione degli alberghi può contare su uno stanziamento di 220 milioni di euro (20 milioni di euro per il 2015 e di 50 milioni di euro per ciascuno anno dal 2016 al 2019).
La quota destinata ai mobili e componenti d’arredo non potrà superare il 10% delle risorse annuali disponibili.

Per richiedere il credito di imposta occorrerà presentare domanda al Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo, dal 1° gennaio a 28 febbraio dell’anno successivo a quello in cui sono sostenute le spese in forma telematica. Le risorse saranno assegnate secondo l’ordine cronologico di presentazione delle domande.

Nella domanda, sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa, dovra’ essere
specificato:
a) il costo complessivo degli interventi e l’ammontare totale delle spese eleggibili;
b) l’attestazione di effettivita’ delle spese sostenute;
c) il credito d’imposta spettante.

Le imprese inoltre devono, contestualmente alla domanda, presentare al Ministero la dichiarazione, sostitutiva di atto di notorieta’, relativa ad altri aiuti “de minimis” eventualmente fruiti durante l’esercizio finanziario in corso e nei due precedenti, come previsto dall’articolo 6, paragrafo 1 del Regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013, allegando, inoltre, a pena di inammissibilita’, la documentazione amministrativa e tecnica indicata nell’elenco A.
Il credito d’imposta è riconosciuto previa verifica, da parte del Mibact, dell’ammissibilita’ in ordine al rispetto dei requisiti soggettivi ed oggettivi e formali, nonche’ nei limiti delle risorse disponibili.
Entro sessanta giorni dal termine di presentazione delle domando, il predetto Ministero comunica all’impresa il riconoscimento o il diniego dell’agevolazione e, nel primo caso, l’importo del credito effettivamente spettante.