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Gli obiettivi per l’efficienza energetica

il Decreto Legislativo del 4 luglio 2014 n°102 ha introdotto rilevanti novità nel settore della contabilizzazione del calore dei condomini centralizzati, ecco le principali:

  • obbligatorietà dell’installazione di contatori di calore e di acqua calda sanitaria entro il 31/12/16;
  • possibilità di non attendere al precedente obbligo nel caso in cui l’installazione sia antieconomica;
  • applicazione di sanzioni nel caso di non adozione del sistema di contabilizzazione;
  • obbligo di utilizzo della Norma UNI 10200 per la ripartizione delle spese (introduzione di nuovi millesimi di riscaldamento e di acqua calda sanitaria).

Per introdurre le importanti novità dettate dal D. Lgs. 4 luglio 2014, n.102 (Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica) in merito alla contabilizzazione del calore negli edifici riportiamo di seguito degli stralci dell’Articolo 9:

“Per favorire il contenimento dei consumi energetici attraverso la contabilizzazione dei consumi individuali e la suddivisione delle spese in base ai consumi effettivi di ciascun centro di consumo individuale:

b) nei condomini e negli edifici polifunzionali riforniti da una fonte di riscaldamento o raffreddamento centralizzata o da una rete di teleriscaldamento o da un sistema di fornitura centralizzato che alimenta una pluralità di edifici, è obbligatoria l’installazione entro il 31 dicembre 2016 da parte delle imprese di fornitura del servizio di contatori individuali per misurare l’effettivo consumo di calore o di raffreddamento o di acqua calda per ciascuna unità immobiliare. d) quando i condomini sono alimentati dal teleriscaldamento o tele-raffreddamento o da sistemi comuni di riscaldamento o raffreddamento, per la corretta suddivisione delle spese connesse al consumo di calore per il riscaldamento degli appartamenti e delle aree comuni, qualora le scale e i corridoi siano dotati di radiatori, e all’uso di acqua calda per il fabbisogno domestico, se prodotta in modo centralizzato, l’importo complessivo deve essere suddiviso in relazione agli effettivi prelievi volontari di energia termica utile e ai costi generali per la manutenzione dell’impianto, secondo quanto previsto dalla norma tecnica UNI 10200 e successivi aggiornamenti.” La norma UNI 10200:2013 è quindi resa obbligatoria per il riparto delle spese.

d) quando i condomini sono alimentati dal teleriscaldamento o tele-raffreddamento o da sistemi comuni di riscaldamento o raffreddamento, per la corretta suddivisione delle spese connesse al consumo di calore per il riscaldamento degli appartamenti e delle aree comuni, qualora le scale e i corridoi siano dotati di radiatori, e all’uso di acqua calda per il fabbisogno domestico, se prodotta in modo centralizzato, l’importo complessivo deve essere suddiviso in relazione agli effettivi prelievi volontari di energia termica utile e ai costi generali per la manutenzione dell’impianto, secondo quanto previsto dalla norma tecnica UNI 10200 e successivi aggiornamenti.” La norma UNI 10200:2013 è quindi resa obbligatoria per il riparto delle spese. Uno dei principali criteri fino ad ora adottati per prassi dai Condomini stabiliva una “quota fissa” da dividere in millesimi ed una “variabile” da ripartire secondo le misure dei contatori. Queste due percentuali sono ora sostituite concettualmente da:

1. quota consumo volontario
2. quota consumo involontario

La prima verrà suddivisa in funzione degli effettivi consumi registrati dagli strumenti, mentre la seconda sarà funzione dei millesimi di fabbisogno di riscaldamento. Come dice la parola “involontario” tale componente energetica rappresenta le dispersioni delle colonne di distribuzione che trasportano il fluido termo-vettore (acqua calda del riscaldamento) ai vari piani e che cedono calore alle pareti e agli ambienti anche se le valvole dei radiatori sono chiuse. Tale calore non è regolabile dagli utenti che comunque ne beneficiano.

La norma UNI 10200 riporta quindi i criteri per: determinare la quota involontaria da suddividere a millesimi e quella volontaria in funzione del consumo (non sarà più un valore fisso deciso dall’assemblea come ad esempio il 30%, ma sarà calcolato in funzione di diversi parametri); stabilire dei nuovi millesimi di riscaldamento in base al fabbisogno energetico dei singoli appartamenti (i vecchi millesimi di riscaldamento saranno quindi messi da parte perché obsoleti all’uso); definire una quota involontaria e dei corrispondenti millesimi per l’acqua calda sanitaria (nel caso di produzione centralizzata di acqua calda con boiler o scambiatore).

Per fare tutto ciò è necessario redigere un progetto che non si limiti solo al calcolo delle potenze dei radiatori (partendo dal rilievo delle misure e dalle tipologie di valvole e caloriferi). Questa procedura era sufficiente prima dell’entrata in vigore del D.Lgs. 102/14 mentre ora l’obbligatorietà dell’attuazione della normativa UNI 10200 richiede, per ottemperare al precedenti punti, il calcolo delle dispersioni dei singoli appartamenti, ovvero un’analisi energetica delle singole unità immobiliari.

La progettazione del sistema di contabilizzazione: una garanzia per la corretta ripartizione delle spese

Per una corretta ripartizione del calore Dovrà essere eseguita diagnosi energetica dell’edificio e del suo impianto volta ad identificare gli interventi necessari e più convenienti ad ottenere un risparmio energetico ed una più equa ripartizione delle spese, in questo modo l’assemblea potrà scegliere interventi di isolamento e di efficientamento degli impianti più appropriati ed inoltre il sistema di ripartizione potrà godere dei più alti incentivi. Verranno così limitati i casi in cui i condomini si troveranno a pagare più di prima, placando possibili lamentele e contenziosi L’attività di efficientamento energetico può essere svolta con l’ausilio di una E.S.Co. (Energy Service Company) attraverso specifici contratti di rendimento energetico.